Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità che la questione sollevata abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero). (Classif. 112005).
Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale. (Precedente: S. 269/2022 - mass. 45172).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 Cost., dal Tribunale di Prato, sez. dibattimento penale, degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono al giudice penale di applicare una misura cautelare personale più grave di quella richiesta dal pubblico ministero. Nella fase in cui versava il processo all’atto dell’incidente di costituzionalità, non vi era alcuna richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero e pertanto il giudice a quo non deve fare applicazione delle norme censurate, essendo privo al momento del potere decisionale correlato alle previsioni di cui lamenta l’illegittimità costituzionale). (Precedente: O. 41/2025 - mass. 46749).
sentenza 11/2026massima n. 47189 Riguarda ancheart. 280 Codice di procedura penale
Processo penale - Possibilità per il pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento - Possibilità per il giudice del dibattimento di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento - Censura di indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, assunto quale diritto vivente - Questione prospettata in termini intrinsecamente contraddittori e finalizzata ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui - alla luce dell'orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale "diritto vivente" - «consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento». La questione risulta prospettata in termini intrinsecamente contraddittori ed è volta ad ottenere un avallo interpretativo, mediante un utilizzo improprio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Il giudice a quo, infatti, pur sottoponendo a critica l'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione e pur ritenendo ampiamente praticabile una diversa interpretazione della norma censurata, non la adotta in quanto vi sarebbe una «somma probabilità» che il provvedimento su di essa basato venga riformato nei successivi gradi di giurisdizione cautelare. Sulla manifesta inammissibilità della questione per uso improprio dell'incidente di costituzionalità, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 161/2015, 205/2014 e 363/2010.
sentenza 87/2016massima n. 38834 PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGO DI INDICARE LA DESCRIZIONE SOMMARIA DEL FATTO - DEDOTTA MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'INDAGATO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.
sentenza 22/1999massima n. 24426 Riguarda ancheart. 292 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 63/1996massima n. 22207 Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penaleart. 276 Codice di procedura penaleart. 292 Codice di procedura penaleart. 310 Codice di procedura penaleart. 299 Codice di procedura penaleart. 294 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA', A CAUSA DEI LIMITI AI POTERI DEL GIUDICE DI PROVVEDERE DI UFFICIO ED ALLA INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO, DI ESTENDERE LA SOSTITUZIONE DELLA MISURA DELLA CUSTODIA IN CARCERE CON QUELLA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI, ADOTTATA PER INDAGATI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA, AD ALTRI INDAGATI PER I QUALI, PUR NON AVENDOLO ESSI RICHIESTO, LE ESIGENZE CAUTELARI RISULTINO PARIMENTI ATTENUATE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa sollevata contestualmente al provvedimento (di sostituzione della misura cautelare) con cui il giudice, avendo definito, senza disporne la sospensione, il procedimento 'de quo', ha esaurito la propria cognizione. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 299 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNE - CUSTODIA CAUTELARE "RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA" DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE AL MINORE UNA DIVERSA MISURA RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, NONCHE' DELLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
L'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dettando una specifica disciplina in merito al procedimento applicativo delle misure cautelari nel corso delle indagini preliminari nel processo a carico di minorenni non produce effetti ulteriori rispetto alla circoscritta sede processuale in cui e' chiamato ad operare, ne' puo' quindi trovare applicazione in giudizi che - come quelli in cui nel caso e' stata sollevata la questione - vertano sull'impugnazione della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 76, 101 e 111 Cost.).
sentenza 4/1992massima n. 18100 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATO CONSEGUENTE TRATTAMENTO UNIFORME DI SITUAZIONI DIVERSE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non puo' sostenersi che l'essere il giudice delle indagini preliminari, tenuto, in forza dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, a negare l'erogazione di altra misura cautelare meno grave, anche se la ritenga necessaria, di quella richiesta, nei confronti di imputati minori, dal pubblico ministero, generi irragionevolmente , in contrasto con il principio di eguaglianza, conseguenze identiche per situazioni fra loro divergenti, come quella di chi "abbisogna di misura", rispetto a quella di chi "non ne abbisogna affatto", giacche' cio' accadrebbe ugualmente in tutti i casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di pericula in libertate, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura cautelare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
sentenza 4/1992massima n. 18102 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA PERCHE' VOLTA A FINALITA' DI SOSTEGNO - LAMENTATO PREGIUDIZIO PER LO SVILUPPO E LA PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' - ESCLUSIONE - NATURA DIVERSA DELLE MISURE CAUTELARI RISPETTO AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le misure restrittive, pur se applicate nei procedimenti a carico di minorenni, mantengono inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del tutto estranea al tema la possibilita' di un loro impiego con finalita' di "sostegno" che l'ordinamento ha invece espressamente riservato all'intervento di specifici organi amministrativi. Pertanto proprio il voler far assumere alle misure cautelari una funzione educativa o, meglio, "rieducativa" finirebbe ineluttabilmente per porsi in palese contrasto con la Costituzione, risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza che non ammette graduazioni di sorta in funzione della maggiore o minore eta' degli imputati. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
sentenza 4/1992massima n. 18103 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disposizione dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, per cui il giudice delle indagini preliminari puo' solo applicare la misura cautelare richiesta in via esclusiva dal pubblico ministero, o rimettere in liberta' il minore, non vulnera il principio del contraddittorio, nel senso che il difensore deve limitarsi a chiedere o la remissione in liberta' del suo assistito o riportarsi alle richieste del pubblico ministero, essendo inutile evidenziare l'opportunita' dell'applicazione di altre misure, in quanto alla difesa e' consentito dedurre quanto ritenga necessario od opportuno ai fini dell'esercizio del relativo diritto, restando invece del tutto inconferenti i profili di mero fatto riguardanti il concreto e variabile atteggiarsi di ogni singola "strategia" defensionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
sentenza 4/1992massima n. 18104 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE, ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - LAMENTATO PREGIUDIZIO DEL PRINCIPIO DI CORRETTA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - INSUSSISTENZA- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Quando il pubblico ministero formula al giudice, a norma dell'art. 291, comma primo bis (come introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, traccia i confini del devoluto all'interno del quale il giudice stesso e' chiamato ad operare le proprie scelte secondo gli ordinari parametri delibativi (v. massima C), cosicche' l'onere di motivazione non subisce limiti diversi da quelli propri del tipo di decisione che il giudice deve adottare. Peraltro, ove il giudice ritenesse di dover respingere la richiesta, reputando la misura indicata dal pubblico ministero eccessiva rispetto a quella adeguata al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, l'onere di motivazione puo' dirsi soddisfatto quando il giudice concretamente "indichi" nel provvedimento reiettivo quale misura reputi adeguata al caso di specie, cosi' da permettere al pubblico ministero una nuova domanda cautelare alimentata proprio dagli apprezzamenti compiuti dall'organo giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 13, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
sentenza 4/1992massima n. 18105 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATI MINORENNI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI EROGARNE UNA MENO GRAVE ANCHE SE RITENUTA PIU' IDONEA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE AD OPERA DI UNA PARTE (P.M.) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nei procedimenti a carico di minorenni, il fatto che quando il P.M., come previsto dall'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., (introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12) rivolge al giudice la richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, al giudice resta l'alternativa di provvedere conformemente alla richiesta o di respingerla, non costituisce limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante in quanto, in armonia con il sistema del nuovo codice di procedura penale che mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzieta' del giudice, i cui poteri possono quindi ben essere vincolati alla sollecitazione delle parti. Sarebbe, invece, in stridente contrasto con i principi sopra enunciati la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista". (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
sentenza 4/1992massima n. 18106 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATO MINORENNE - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O, SENZA ALTRA ALTERNATIVA, DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nello stabilire, nell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che nel corso delle indagini durante un procedimento penale a carico di un minorenne, il P.M. possa chiedere al giudice di provvedere esclusivamente su determinate misure cautelari, il legislatore delegato non solo non si e' discostato dalle scelte operate, nella direttiva n. 59, dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, consente di prevedere che il 'decisum' sia rigorosamente circoscritto nei confini tracciati dal 'petitum'. Ne' ovviamente, vale in contrario addurre che la direttiva n. 59 della legge di delega non ha espressamente previsto la disciplina introdotta con la norma del codice, e neppure che questa abbia conferito al pubblico ministero "il potere di immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva", giacche' al pubblico ministero, secondo la legge di delega, incombe solo un onere di allegazione - che e' erroneo confondere con un presunto obbligo di motivazione - in ordine agli elementi su cui si fonda la richiesta, ne', infine, che la disposizione impugnata renda impossibile al giudice "di svolgere alcuna effettiva motivazione", tale rilievo risultando assorbito dalle considerazioni (v. massima F) per cui si e' esclusa la violazione degli artt. 111, primo comma, e 13, secondo comma, Cost..(Non fondatezza, in riferimento agli artt. 70 e 76, in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12, decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12).
sentenza 4/1992massima n. 18107 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - MISURA RICHIESTA IN VIA ESCLUSIVA DAL P.M. - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORLA O DI RIMETTERE IN LIBERTA' L'IMPUTATO, MA NON DI ADOTTARNE UNA RITENUTA PIU' IDONEA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA DELLE MISURE CAUTELARI SANCITO DALLA LEGGE DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' rilevato dalla Corte nella decisione di analoga questione - il legislatore delegato, nel dettare la norma oggetto dell'impugnativa, non solo non si e' discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il 'decisum' sia rigorosamente circoscritto nei confini dal 'petitum'. - Nello stesso senso: S. n. 4/1992.