Art. 291 c.p.p.Procedimento applicativo

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((1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332)). Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

Testo vigente dal 23 agosto 1995 al 13 maggio 2001 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art291 · fonte su Normattiva