Art. 297 c.p.p.Computo dei termini di durata delle misure

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1991 al 23 agosto 1995. Leggi il testo vigente →

Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone e' notificata a norma dell'articolo 293. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'ultima delle imputazioni contestate ovvero, nei casi previsti dagli articoli 81 comma 1, 82 comma 2 e 83 comma 2 del codice penale, all'imputazione piu' grave. Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2, nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4. 18 Se l'imputato e' detenuto per un altro reato o e' internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui e' notificatal'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133

18

Il D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 4 del presente articolo, deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 23 aprile 1991 al 23 agosto 1995 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art297 · fonte su Normattiva