Art. 302 c.p.p.Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

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La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura puo' essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorche', valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5. 82

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

82

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".

Testo vigente dal 10 aprile 1997 al 12 aprile 2001 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art302 · fonte su Normattiva