Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Applicabilità al procedimento di prevenzione personale - Differenze sostanziali e processuali - Possibile ridimensionamento del principio di imparzialità in quello di prevenzione - Esclusione - Possibile diversa modulazione del principio del contraddittorio - Necessità, comunque, di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudice - Conseguente applicazione del regime di incompatibilità e di ricusazione - Condizioni, dettate anche dall'intervento additivo della Corte costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni sollevate sull'art. 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto la restituzione degli atti all'autorità proponente. Contestuale invito al legislatore a strutturare con maggiore precisione il procedimento di prevenzione). (Classif. 199028).
I procedimenti penale e di prevenzione sono dotati di proprie peculiarità, sia per l’aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali: il primo è ricollegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale; il secondo è riferito a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Il sistema delle misure di prevenzione presenta una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione. (Precedenti: S. 106/2015 - mass. 38404; O. 275/1996 - mass. 22825).I profili di peculiarità del procedimento di prevenzione non sono idonei a fondare un ridimensionamento del principio dell’imparzialità, considerando che l’art. 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi «giusto processo», e quindi anche di quello di prevenzione, in cui vive la stessa esigenza di imparzialità, assistita dai princìpi costituzionali che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità di tale procedimento. Allo stesso tempo, sussiste una modulazione delle garanzie alla luce della diversità del modello procedimentale rispetto al prototipo del giudizio penale: in questo senso, il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento, e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45790; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 106/2015 - mass. 38404; S. 115/2001 - mass. 26175; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - mass. 28165; O. 8/2003 - mass. 27504).Nel delineare uno statuto di garanzie, sostanziali e processuali, delle misure di prevenzione, è necessario che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai princìpi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.), di colui nei cui confronti la misura sia richiesta. (Precedente: S. 24/2019). L’imparzialità-neutralità del giudice, che gode di una posizione centrale nell’ambito del giusto processo, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato, è valida anche con riferimento al procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione personali, sia pure con alcune precisazioni legate alle sue peculiarità, in quanto tali misure incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per mezzo di una “riserva di giurisdizione”, che non può essere menomata dall’affievolimento dei caratteri che la giurisdizione qualifica come tale, sussistendo, di converso, l’esigenza di preservare il giudice chiamato a pronunciarsi sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione da ogni pre-giudizio che possa comprometterne l’imparzialità si pone nella stessa misura in cui essa è stata affermata in relazione al giudice che è chiamato a pronunciarsi nel processo penale. (Precedente: S. 306/1997).La facoltà di ricusare il giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale, va riconosciuta alle parti avverso il giudice che, in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto – ivi compreso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di prevenzione. Il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi, dunque, anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari, sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale. (Precedenti: S. 283/2000 - mass. 25513; O. 178/1999; S. 306/1997).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, dell’art. 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il quadro normativo e interpretativo esclude una compromissione dell’imparzialità del giudice della prevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente: il procedimento di prevenzione, quale procedimento camerale partecipato, che trova generale ancoraggio nell’art. 666 cod. proc. pen., non è scandito da distinte fasi “processuali”, ma ha una fisionomia evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che connotano il processo penale di cognizione. L’identità di fase nella quale viene disposta la restituzione degli atti all’autorità proponente – che non determina una regressione, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario – unitamente alla non qualificabilità della relativa decisione come “attività pregiudicante”, risultano decisive, essendo il potere di restituzione, peraltro, collocato in una scansione procedimentale la cui struttura suggerisce non già l’ipotesi dell’accoglimento della richiesta di misura, bensì quella del suo rigetto, per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, tanto da non assumere valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro o di altra misura, non ablatoria. Quale ulteriore considerazione di carattere sistematico, rileva che il giudizio sulla cautela reale non è mai stato ritenuto “pregiudicante” nel processo ordinario, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente affermato che l’identità fisica tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell’ambito dell’unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento. Si deve comunque auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi).
Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura penale
Processo penale – Astensione e ricusazione del giudice – Giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente – Possibilità delle parti di ricusarlo – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi del giusto processo, del diritto fondamentale, anche europeo e convenzionale, a un giudice imparziale nonché del diritto di difesa – Insufficiente motivazione in ordine alla CDFUE – Inammissibilità della questione. (Classif. 199003).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il giudice rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario, mentre dall’art. 51, par. 1, CDFUE discende, da un lato, che la stessa Carta può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo e, dall’altro lato, che è onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, sicché l’eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla CDFUE quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale – senza escludere che tali diritti possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. 28/2022 - mass. 44618; S. 213/2021 - mass. 44349; S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 194/2018 - mass. 40528).
Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura penale
Processo penale - Astensione del giudice - Obbligo di sottoporre la dichiarazione di astensione al presidente della corte o del tribunale - Limitazione alle ipotesi di astensione dovuta ad "altre gravi ragioni di convenienza" - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, di buona amministrazione, di soggezione del giudice soltanto alla legge e di imparzialità e terzietà del giudice - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non limita l'obbligo di sottoporre la dichiarazione di astensione del giudice alla decisione del presidente della corte o del tribunale al solo caso di astensione dovuta ad altre "gravi ragioni di convenienza". Il rimettente - che si ritiene "pregiudicato" per aver adottato una decisione di non luogo a procedere in altro procedimento riguardante lo stesso imputato per fatti intimamente connessi a quelli per i quali pende il giudizio principale - non ha tenuto conto del fatto che è proprio il caso "innominato" di astensione obbligatoria, disciplinata dalla norma censurata, la sede nella quale far confluire le ipotesi di astensione determinata dal pregiudizio derivante da funzioni esercitate dal giudice in altro procedimento; per cui detta disciplina assorbe l'ipotesi cui si riferisce la vicenda oggetto del procedimento a quo . Inoltre, la "modifica" che il rimettente intenderebbe perseguire darebbe vita a conseguenze eccentriche rispetto al sistema, in quanto andrebbe coordinata con l'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il quale - nello stabilire che il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi conservano efficacia - risponde all'opportunità di prevedere che tale decisione sia adottata da un giudice diverso da quello che ha emesso i provvedimenti. La formulazione dell'art. 36, comma 1, lett. h ), cod. proc. pen., ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento; in simili evenienze, per la realizzazione del principio del giusto processo, si mostra più duttile lo strumento dell'astensione e della ricusazione, che consente valutazioni in concreto e caso per caso, e che non postula oneri preventivi di organizzazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2000, n. 113 del 2000, n. 308 del 1997, n. 307 del 1997 e n. 306 del 1997 ).
Processo penale - Astensione - Situazione di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata previsione che il giudice debba formalizzare richiesta di astensione, in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo al quale è correlata la rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., avente ad oggetto l'art. 36, comma 1, lettera g ), cod. proc. pen., in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il giudice debba formalizzare richiesta di astensione in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato. - V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.
sentenza 86/2013massima n. 37052 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
Processo penale - Astensione - Situazione di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Lamentata previsione che il Presidente del Tribunale possa "decidere" discrezionalmente sull'astensione imponendo al giudice del rito abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di coimputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo al quale è correlata la rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., «nella lettura in combinato disposto con l'articolo 34» dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il Presidente del Tribunale possa "decidere" discrezionalmente sull'astensione imponendo al giudice del rito abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di co-imputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato. - V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.
sentenza 86/2013massima n. 37053 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
Processo penale - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento - Ritenuta interpretazione della previsione secondo cui "non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" nel senso di attribuire al giudice che ha deciso l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di imputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo, la possibilità di decidere anche il giudizio abbreviato nei confronti degli altri imputati per la stessa rubrica - Lamentata privazione per tali imputati della possibile formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Insussistenza del vulnus denunciato - Esclusione che vi sia una lacuna nella disciplina dei casi di incompatibilità da colmare attraverso una pronuncia additiva - Conferma dell'orientamento che attribuisce agli strumenti dell'astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 36 dello stesso codice, nella parte in cui sia interpretato nel senso di attribuire al giudice - che ha deciso l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di imputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo - la possibilità di decidere anche il giudizio abbreviato nei confronti degli altri imputati per la stessa rubrica, essendo questi ultimi privati della possibile formula assolutoria "perché il fatto non sussiste"». Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel caso di concorso di persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.). - Per l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze cit. n. 283/2000 e n. 113/2000; ordinanza n. 441/2001. - Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999; n. 113/2000. - Sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. cit. ordinanza n. 367/2002.
sentenza 86/2013massima n. 37054 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
Processo penale - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento - Ritenuta interpretazione della previsione secondo cui "non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" nel senso di permettere, comunque, la partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, che aveva già deciso, con il rinvio a giudizio e nei confronti di altri coimputati, il processo relativo all'imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a partecipazione necessaria - Asserita violazione del principio di indipendenza del giudice - Asserita disparità di trattamento tra situazioni giuridicamente uguali - Asserita lesione del diritto di difesa - Asserita violazione dei principi del giudice naturale e del giusto processo - Insussistenza del vulnus denunciato - Esclusione che vi sia una lacuna nella disciplina dei casi di incompatibilità da colmare attraverso una pronuncia additiva - Conferma dell'orientamento che attribuisce agli strumenti dell'astensione e della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri preventivi di organizzazione delle attività processuali - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella lettura in combinato disposto con l'art. 36 dello stesso codice, «nella parte in cui le parole "Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" siano interpretate nel senso di permettere, comunque, la partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, che aveva già prima deciso, con il rinvio a giudizio e nei confronti di altri co-imputati, il processo relativo alla imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a partecipazione necessaria». Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel caso di concorso di persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.). - Per l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze cit. n. 283/2000 e n. 113/2000; ordinanza n. 441/2001. - Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999; n. 113/2000. - Sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. cit. ordinanza n. 367/2002.
sentenza 86/2013massima n. 37055 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
Processo penale - Astensione e ricusazione - Incompatibilità del giudice che abbia già preso cognizione, in sede civile, di atti e documenti presenti nel fascicolo penale - Omessa previsione - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono tra le cause dell'astensione e/o ricusazione del giudice anche l'ipotesi in cui lo stesso abbia già preso visione e cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale. Infatti, il giudice rimettente si limita a dare atto della proposizione di una eccezione di illegittimità costituzionale da parte dell'imputato e della posizione del pubblico ministero al riguardo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine ad essa. Inoltre, la questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo , dato che il rimettente si è già pronunciato sulla richiesta di astensione e non risulta proposta, nel medesimo giudizio, alcuna istanza di ricusazione. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni prive di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, v. citate, ex multis , ordinanze nn. 278/2006 e 423/2005.
sentenza 6/2007massima n. 30951 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Astensione del giudice - Omessa previsione dell'obbligo di astensione per il giudice che abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 cod. proc. pen.) nei confronti dei concorrenti nel reato - Ritenuta non riconducibilità della fattispecie alla prevista astensione per "altre gravi ragioni di convenienza" - Conseguente lamentato effetto pregiudicante la imparzialità del giudice nei confronti degli imputati "non patteggianti" - Possibilita' di una lettura della norma censurata conforme a costituzione e al principio del giusto processo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Il principio di supremazia costituzionale, che impone all'interprete di optare, tra piu' soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione di legge conforme alla Costituzione - nella specie conforme al principio del giusto processo, secondo le indicazioni gia' contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 - oltreche' una lettura logico-sistematica delle norme, impediscono di attribuire un significato ristretto alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" di cui al comma 1, lettera h, dell'art. 36 del codice di procedura penale. Infatti, in tale proposizione normativa, la parola "convenienza" assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza - secondo valutazioni in concreto e caso per caso - di un obbligo giuridico di astensione del giudice, che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attivita' giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' del medesimo art. 36 cod.proc.pen., proposta sulla base dell'interpretazione restrittiva della lettera h del comma 1, la quale esclude in particolare il dovere di astensione nell'ipotesi in cui il giudice abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.) nei confronti di uno o piu' concorrenti nel reato. - V. anche sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, sul diverso ambito di operativita' delle incompatibilita' ex art. 34 cod.proc.pen. e degli istituti della astensione e ricusazione ex artt. 36 e 37 cod.proc.pen. - Per le ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, ai fini del giudizio di responsabilita' e delle autonome valutazioni del giudice, sentenze nn. 186 del 1992, 439 del 1993, 371 del 1996. - V. altresi' sentenza n. 241 del 1999, per l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia pronunciato sentenza nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto.
PROCESSO PENALE - IMPARZIALITA'-TERZIETA' DEL GIUDICE - STRUMENTI DI GARANZIA - INCOMPATIBILITA' E ASTENSIONE-RICUSAZIONE - AMBITI DI APPLICABILITA' - NECESSARIA DISTINZIONE - REGOLE E GIUSTIFICATE ECCEZIONI.
Come la Corte ha gia' piu' volte affermato, alla tutela del principio del giusto processo sono ordinate non soltanto le incompatibilita' determinate da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc. pen.), ma anche l'astensione (art. 36) e la ricusazione (art. 37), questi ultimi istituti essendo finalizzati, al pari delle prime, alla garanzia dell'imparzialita' del giudice, intesa come terzieta'-non pregiudizio. Al riguardo, pero', nella necessaria distinzione tra tali strumenti di garanzia, nelle numerose sentenze della Corte in materia di incompatibilita' e' stata assecondata la scelta del legislatore di riferire il pregiudizio all'esercizio di funzioni, tipiche e definibili in astratto, avvenuto nello stesso procedimento, sul presupposto che solo in questi casi l'esigenza di terzieta' del giudice possa essere apprezzata fin dal momento della formazione dei collegi e degli uffici giudicanti, possa essere quindi soddisfatta con tempestive deroghe alle tabelle o agli ordinari criteri di assegnazione degli affari e non resti affidata soltanto all'iniziativa del singolo giudice o delle parti, mentre, negli altri casi, nei quali il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un diverso procedimento, lo strumento di tutela del principio del giusto processo si attiene, di norma, alla sola area degli istituti dell'astensione e della ricusazione. Tale scelta sistematica, alla quale e' improntata la disciplina positiva, non e' tuttavia contraddetta dalla sentenza n. 371 del 1996, nella quale il principio del giusto processo ha condotto a configurare una incompatibilita' che non consegue all'esercizio di funzioni in un medesimo procedimento, ma ad atti compiuti in un procedimento diverso, essendosi dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata: di fronte all'eventualita' che un medesimo giudice-persona fisica ritornasse con una sentenza successiva su valutazioni di responsabilita' gia' compiute in una precedente sentenza penale, appariva necessario che il principio di terzieta'-non pregiudizio si dispiegasse al pieno delle sue capacita' qualificatorie, cosi' da far ritenere pregiudicanti, e quindi motivo di incompatibilita', le valutazioni espresse dal giudice in un precedente procedimento penale, che era si' formalmente diverso ma riguardava una vicenda sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente dovrebbe, essere giudicata nel medesimo contesto processuale. - Oltre a S. n. 371/1996 (gia' citata nel testo) v. S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DI UN IMPUTATO IN CONCORSO DI REATO CON ALTRI IMPUTATI DA LUI ANTERIORMENTE GIUDICATI IN ORDINE ALLO STESSO REATO - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO E DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - SENTENZA N. 371 DEL 1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Corte d'assise d'appello di Catania) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare - quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione - al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDICE - ASTENSIONE - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: G.I.P.) OVE QUESTI E IL P.M., LEGATI DAL RAPPORTO DI CONIUGIO, SIANO INVESTITI DELLE RISPETTIVE FUNZIONI, IN ORDINE A UNO STESSO FATTO, IN PROCEDIMENTI DIVERSI - CONSEGUENTE DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLE INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - DEDOTTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO LEGATO AD UNA NOZIONE MERAMENTE FORMALISTICA DI "PROCEDIMENTO" - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' in contrasto con la lettera e la stessa 'ratio' ispiratrice dell'art. 36, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. - che nel prevedere, fra l'altro, che il giudice il cui coniuge abbia svolto funzioni di pubblico ministero, ha, per incompatibilita', l'obbligo di astenersi, e' diretta a garantire la serenita' e l'imparzialita' del giudizio ogniqualvolta il rapporto di coniugio possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto - ritenere che il giudice non sia tenuto ad astenersi quando il fatto in questione sia stato esaminato dal pubblico ministero in un diverso procedimento, cosi' come e' avvenuto nel caso di specie, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalita' di iscrizione della 'notitia criminis'. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse dal giudice 'a quo', in base a tale interpretazione - legata ad una nozione meramente formalistica di "procedimento" - alla norma suddetta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 36, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.). red.: G. C. rev.: S. P.