Art. 420 c.p.p.Costituzione delle parti

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L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se il difensore dell'imputato non e' presente, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all'imputato a norma dell'articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza e' comunicata ai presenti. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola";".

Testo vigente dal 6 dicembre 1990 al 2 gennaio 2000 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420 · fonte su Normattiva