Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - MANCATA ESTENSIONE DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - ERRATA IDENTIFICAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione per errata individuazione delle norme denunciate. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 97 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO - SOSPENSIONE O RINVIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE ALLA FORMAZIONE DELLA PROVA - DIVERSITA' DELL'UDIENZA PRELIMINARE - RAGIONEVOLEZZA DI UNA DIVERSA DISCIPLINA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza preliminare, in quanto l'obbligo di rinvio del dibattimento, previsto dall'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., quando risulti che il difensore non possa comparire per legittimo impedimento, e' giustificato con il fatto che il nuovo sistema presuppone che il difensore partecipi attivamente in sede dibattimentale alla individuazione e alla elaborazione della prova, laddove piu' ridotta e' la funzione del difensore nell'udienza preliminare essendo rivolta a contrastare, sulla base della documentazione depositata dell'attivita' di indagine preliminare, la domanda di sottoposizione a giudizio formulata dal pubblico ministero e non gia' la fondatezza dell'accusa, fermo restando che la tutela costituzionale del diritto di difesa, benche' non assicura incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore, purtuttavia, impone al giudice dell'udienza preliminare di adottare quelle misure, tra le quali anche la concessione di rinvii o differimenti, idonee a rendere il difensore effettivamente informato del 'thema decidendum' attraverso lo studio degli atti e la preparazione della difesa. red.: F. Mangano
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA A COMPARIRE - SOSPENSIONE O RINVIO - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA CORRISPONDENTE DISCIPLINA DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE, ATTINENTE A UN ISTITUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, NELLA FASE DIBATTIMENTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, sollevata dal giudice 'a quo' nella fase dibattimentale, avente ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, in difetto di motivazione circa la rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. - Circa la manifesta inammissibilita' di questioni sollevate in difetto di motivazione sulla rilevanza in rapporto alla fase processuale, v. O. nn. 156/1994, 332/1987. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - PREVISTO SVOLGIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DEI GIUDIZI - DENUNCIATO MANCATO ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE DALL'ITALIA E RELATIVE AI DIRITTI DELLE PERSONE ED AL PROCESSO PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto, pur dovendosi ribadire che la pubblicita' del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, va considerato che nella peculiare disciplina del giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore puo' valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - VERBALE - MODALITA' - FORMA RIASSUNTIVA - OMESSA PREVISIONE DI REGISTRAZIONE SU NASTRO O IN FONOTIPIA, IN CASO DI RITENUTA OPPORTUNITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ESTENSIONE PER CASI ANALOGHI (PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE).
In ossequio al principio di rapidita' degli atti processuali, non e' da ritenersi in contrasto con i criteri e i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva. Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta, pero', nella circostanza che l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella, alternativa, della verbalizzazione integrale. Difatti, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali. Vanno, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga "soltanto", anziche' "di regola", in forma riassuntiva, e conseguentemente, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 127, ultimo comma, e 666, nono comma, cod. proc. pen. che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura penaleart. 666 Codice di procedura penale