Art. 453 c.p.p.Casi e modi di giudizio immediato

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Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato, puo' chiedere il giudizio immediato. La richiesta contiene i requisiti previsti dall'articolo 417. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. L'imputato puo' chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art453 · fonte su Normattiva