Art. 539 c.p.p. — Condanna generica ai danni e provvisionale
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Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 16 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva