Art. 553 c.p.p.Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

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(( (Termini di durata delle indagini preliminari). Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.

Testo vigente dal 24 giugno 1990 al 23 aprile 1992 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art553 · fonte su Normattiva