Art. 60 c.p.p. — Assunzione della qualita' di imputato
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Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 e nel giudizio direttissimo. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva