Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - REVISIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA IRREVOCABILI - POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE LA SENTENZA IN BASE A "DIVERSA VALUTAZIONE" DELLE PROVE ASSUNTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO ALLORCHÉ LA CONDANNA RISULTI FONDATA SU UN "ERRORE DI FATTO" INCONTROVERTIBILMENTE EMERGENTE DA QUELLE STESSE PROVE - MANCATA PREVISIONE - PETITUM CHE CONIUGA CONCETTI ANTITETICI - INAMMISSIBILITÀ.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento all'art. 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto «incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove». Nel formulare il petitum , il rimettente coniuga, infatti, due concetti tra loro antinomici: l'errore di fatto (consistente nella falsa percezione da parte del giudice di quanto emerge in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio) e l'errore di valutazione (in cui incorre il giudice nell'attribuire alla realtà processuale, esattamente percepita, una determinata valenza probatoria in luogo di un'altra), il primo dei quali esclude l'altro, e viceversa.
sentenza 90/2014massima n. 37865 Riguarda ancheart. 637 Codice di procedura penale
Processo penale - Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili - Possibilità di rimuovere la sentenza in base a "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudizio allorché la condanna risulti fondata su un "errore di fatto" incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove - Mancata previsione - Petitum che coniuga concetti antitetici - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento all'art. 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto «incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove». Alla luce del tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione appare, infatti, evidente che l'obiettivo cui mira il giudice a quo non sia quello di rendere emendabili tout court , in sede di revisione, gli errori di tipo valutativo - prospettiva nella quale l'infondatezza della questione risulterebbe palese alla luce della ratio della regola enunciata dall'art. 637, comma 1, cod. proc. pen. che è di impedire che possano essere rimessi in discussione gli apprezzamenti del materiale probatorio posto a base delle pronunce di condanna, rimanendo altrimenti svuotato il concetto stesso di giudicato, il quale mira ad assicurare una tutela certa e stabile delle situazioni giuridiche - ma quello di rendere emendabili, tramite lo strumento della revisione, gli errori di fatto che abbiano avuto un'influenza decisiva sulla pronuncia di condanna. Nel caso di specie, tuttavia, l'errore addebitato ai giudici del precedente giudizio non è un errore di fatto (come ritiene il rimettente), ma un errore a carattere valutativo, con conseguente irrilevanza della questione. Ciò a prescindere dalla considerazione che gli errori di fatto sono emendabili (e debbono essere quindi dedotti) tramite i mezzi ordinari di impugnazione e, con specifico riferimento a quelli verificatisi nel giudizio di cassazione, attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen., senza che possa ravvisarsi la necessità costituzionale di consentire la deduzione sine die dei medesimi errori "a valle" del giudicato, tramite l'istituto della revisione.
sentenza 90/2014massima n. 38031 Riguarda ancheart. 637 Codice di procedura penale
Processo penale - Casi di revisione - Rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna sia in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Questione analoga, per finalità perseguite, ad altra sollevata dal rimettente nel medesimo giudizio a quo e dichiarata non fondata, ma da ritenersi diversa per ampiezza dell'oggetto, parametro evocato ed argomentazioni svolte - Ammissibilità, attesa l'insussistenza della preclusione alla riproposizione della questione nello stesso grado di giudizio.
E' ammissibile - poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale questione, pur nell'analogia delle finalità perseguite, è infatti sostanzialmente diversa rispetto a quella sollevata dallo stesso giudice a quo nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 129 del 2008 di questa Corte. Tale diversità si apprezza in relazione a tutti e tre gli elementi che compongono la questione: l'oggetto è più ampio (essendo sottoposto a scrutinio l'art. 630 cod. proc. pen. nella sua interezza, e non la sola disposizione di cui al comma 1, lett. a ), nuovo è il parametro evocato e differenti sono anche le argomentazioni svolte a sostegno della denuncia di incostituzionalità. - Sulla preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio, volta ad evitare un bis in idem che si risolverebbe nella inammissibile impugnazione della precedente decisione della Corte (art. 137, ultimo comma, Cost.), v. le citate sentenze n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991.
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Impossibilità di interpretare la norma interna in senso conforme alla Convenzione - Necessità di proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Spettanza alla Corte costituzionale del compito di verificare la conformità a Costituzione della norma convenzionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il suddetto parametro.
Le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) - integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali». Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo - non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante - egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indicato parametro. A sua volta, la Corte costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione - la quale si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale - si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato. - Sulla integrazione da parte delle norme della CEDU, quali «norme interposte», dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali», v. le citate sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009; n. 39 del 2008; n. 348 e 349 del 2007; mentre per la perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, v. la citata sentenza n. 80 del 2011.
Processo penale - Casi di revisione - Revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Mancata previsione - Violazione dell'obbligo internazionale imposto dall'art. 46 della CEDU agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie di cui sono parti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo, sancito a carico delle Parti contraenti, comporta infatti anche l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della restitutio in integrum in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo. Né può ritenersi contraria a Costituzione - pur nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata -la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 6 della Convenzione, trovano del resto ampio riscontro nel vigente testo dell'art. 111 Cost.
Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lettera 'a)', cod. proc. pen. - Non condivisibilità della premessa argomentativa basata sull'asserita omologabilità di fattispecie viceversa non assimilabili - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a) , cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. Infatti, non è condivisibile la premessa da cui prende le mosse il rimettente, ossia che siano assimilabili i casi disciplinati dall'articolo censurato - che fa riferimento al contrasto tra i fatti stabiliti da due diverse sentenze - e la situazione in esame, intendendo per "fatto" anche l'accertamento da parte del giudice sopranazionale della invalidità della prova assunta nel processo interno: poiché nella logica codicistica, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lettera a) , cod. proc. pen. non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma deve essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" su cui si fondano le diverse sentenze, altrimenti la revisione si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo della "correttezza" di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi.
Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio secondo cui l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Impossibilità di assumere la norma invocata come integratrice dell'art. 10 Cost., trattandosi di norma pattizia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a) , cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 10 Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. Il rimettente parte dall'assunto secondo cui alcune fra le garanzie fondamentali enunciate dalla CEDU - fra le quali il principio di presunzione di innocenza - coincidono con altrettante norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che trovano adattamento automatico nell'ordinamento interno; peraltro, premesso che la presunzione di non colpevolezza accompagna lo status del processando ed impedisce sfavorevoli anticipazioni del giudizio di responsabilità ma si dissolve necessariamente allorché il processo è giunto al proprio epilogo, mentre la revisione mira a riparare un ipotetico errore di giudizio alla luce di fatti nuovi e non a rifare un processo iniquo, l'art. 10 Cost. si riferisce alle norme consuetudinarie, e la norma invocata dal rimettente, in quanto pattizia, esula dal suo campo di applicazione e non può avere, rispetto ad esso, funzione integratrice. - Sul fatto che la presunzione di non colpevolezza non si pone in contrasto con l'esigenza di salvaguardare il giudicato v., citate, sentenza n. 413/1999 (recte : ordinanza) , sentenze n. 294/1995 e n. 74/1980, nonché le ordinanze n. 501 e n. 14/2000. - Sull'espressione "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute" di cui all'art. 10 Cost., v., citate, da ultimo, sentenze n. 349 e n. 348/2007.
Processo penale - Casi di revisione - Impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo 'ex' art. 6 della CEDU - Mancata previsione - Questione per la quale sono prospettabili molteplici soluzioni, con correlativa esigenza di un intervento normativo - Invito al legislatore ad adottare i provvedimenti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni dell'art. 6 della CEDU.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lettera a) , cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza, o del decreto penale di condanna, con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ex art. 6 della CEDU. La questione nasce dall'assenza, nell'ordinamento italiano, di un apposito rimedio destinato ad attuare l'obbligo dello Stato di conformarsi alle sentenze definitive della Corte Edu, nei casi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e sia il Comitato dei Ministri che l'Assemblea del Consiglio d'Europa hanno reiteratamente stigmatizzato l'inerzia dello Stato italiano; la Corte non può quindi esimersi dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte Edu che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni dei principi sanciti dall'art. 6 della CEDU.