Art. 324 c.p. — Interesse privato in atti di ufficio
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Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva