Art. 37 c.p.Pene accessorie temporanee: durata

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art37 · fonte su Normattiva