Non parve opportuno alla Commissione parlamentare che, nel distinguere i reati secondo il loro elemento psicologico (art. 43), si parlasse dell'intenzione (secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione). Ma se nei delitti dolosi l'evento deve essere preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, è chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione di produrre l'evento; e se l'intenzione è necessaria, non si vede perchè non si dovrebbe nominarla. Nei delitti dolosi non è sufficiente, per concretare l'elemento psicologico, la cosciente volontarietà del fatto (art. 42), la quale è richiesta anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni: occorre, in più, che la volontà sia diretta all'evento. Le parole, poi: «secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione», hanno un utile ufficio esplicativo, in quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, che è poi sviluppato con le nozioni del dolo, della preterintenzione e della colpa.
Relazione al Codice penale (1930), n. 27
Il delitto colposo si ha quando l'evento non è voluto dall'agente o dall'omittente, anche se da lui preveduto, e l'aver agito od omesso di agire nonostante la previsione dell'evento costituisce circostanza aggravante (articoli 43 e 61, n. 3°). Osservò la Commissione parlamentare che l'aver agito nonostante la previsione dell'evento configura un delitto doloso, e non colposo. Questo concetto, peraltro, si riconnette ad antiche teorie, ormai, a quel che io so, abbandonate dalla scienza. La dottrina che fondava la distinzione tra delitti dolosi e colposi sulla prevedibilità o imprevedibilità dell'evento può dirsi oramai abbandonata dalla più autorevole dottrina, e non è stata adottata, può dirsi, neppure dal codice del 1889. La colpa in verità è costituita, non dalla prevedibilità e dalla mancata previsione dell'evento, ma dalla negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di specifiche regole di condotta (è, in sostanza, la nozione del codice del 1889), che ha prodotto un evento non voluto (cioè contro l'intenzione), sebbene tale evento fosse prevedibile. Se fu preveduto, ricorre, come ho detto, una circostanza aggravante. Ora non si vede come la colpa con previsione possa trasformarsi in dolo, dal momento che il dolo esige non soltanto la previsione, ma altresì la volontà dell'evento. Ciò sarebbe vero soltanto se la previsione implicasse necessariamente la volontà di produrre l'evento. È invece caratteristico della imprudenza l'agire talvolta con previsione dell'evento, ma con tutt'altra volontà che quella di cagionarlo. L'attività lecita fornisce continui esempi di questa verità. Lo sportivo temerario, che si accinge ad un esercizio pericolosissimo, prevede di potervi lasciare la vita, eppure egli vuole tutt'altro che la morte. Lo stesso accade nella sfera dell'attività illecita. Chi corre sfrenatamente con un veicolo in una via frequentata, prevede necessariamente di poter investire qualcuno, ma la sua volontà non è diretta a questo scopo, di guisa che, se l'investimento si verifica, risponde, per universale consenso, di colpa (sia pure aggravata), e non di dolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 28