Art. 530 c.p. — Corruzione di minorenni
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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se' stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
[3]La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva