Art. 530 c.p.Corruzione di minorenni

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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se' stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

[3]La punibilita' e' esclusa se il minore e' persona gia' moralmente corrotta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art530 · fonte su Normattiva