Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Furto - Furto aggravato dalla violenza sulle cose - Necessità, ai fini dell'integrazione della circostanza, che la cosa oggetto della violenza abbia un valore economico apprezzabile per quanto modesto, oppure, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di offensività del reato e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210021).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., nella parte in cui non richiede – per l’integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti. La c.d. violenza reale, quale aggravante del furto, è una “violenza-mezzo”. Quello aggravato da violenza reale si configura quindi come un reato complesso, tale per cui il danneggiamento resta assorbito nel furto, ben potendo l’aggravante configurarsi anche quando la violenza sia rivolta allo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace difesa, come nel caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini. Il rimettente non ha considerato tale profilo funzionale, giacché le questioni risultano focalizzate sull’aspetto secondario del valore intrinseco del congegno predisposto a difesa della merce. Nel prevedere siffatta circostanza aggravante, il legislatore ha dunque esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Né è leso il principio di offensività, inteso sia come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”) sia come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). Neppure è fondata l’ulteriore censura formulata sotto il profilo del difetto di proporzionalità della pena. Sebbene la novella del 2017 abbia incrementato il minimo edittale della pena detentiva da un anno a due anni di reclusione, oltre ad aumentare l’entità della multa, successivamente il legislatore, nel corrispondere all’indicazione di sistema della Corte costituzionale – per cui la pressione punitiva esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio era diventata estremamente rilevante – con il d.lgs. n. 150 del 2022, ha, tra l’altro, ampliato lo spazio operativo dell’esimente per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., la quale invero è oggi applicabile, ricorrendone gli ulteriori estremi, anche alla fattispecie in esame. (Precedenti: S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 190/2020 - mass. 43265).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Furto pluriaggravato - Concorso tra circostanza aggravante speciale e circostanza aggravante comune - Previsione della pena della reclusione da tre a dieci anni - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di proporzionalità - Richiesta di intervento che si sovrapporrebbe ad una scelta non manifestamente irragionevole del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Attesa per una complessiva riforma della disciplina sanzionatoria dei reati contro il patrimonio. (Classif. 210012).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 625, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce per il reato di furto la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» cod. pen., o, in subordine, nella parte in cui prevede che la pena della reclusione minima sia pari a tre anni anziché a due anni ed un giorno. L'identico trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per le fattispecie di concorso di due o più circostanze speciali del furto o di una circostanza speciale con una circostanza comune è frutto della scelta legislativa - operata già nella formulazione originaria dell'art. 625 e reiterata in occasione degli interventi che hanno riguardato il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina - di considerare in maniera unitaria la condotta incriminata, nella quale la circostanza aggravante comune diviene elemento essenziale di un distinto reato aggravato tipico. A tale opzione, di per sé non manifestamente irragionevole, finirebbe per sovrapporsi l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dando luogo ad un parziale nuovo quadro sanzionatorio del furto pluriaggravato e surrogandosi in maniera comunque assai limitata alla ben più ampia riforma di sistema della disciplina sanzionatoria che l'art. 625 cod. pen. e, in generale, i reati contro il patrimonio attendono ormai da decenni. ( Precedenti: S. 117/2021; S. 190/2020; S. 136/2020; S. 268/1986; S. 18/1973; S. 22/1971 ).
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo - Corretta argomentazione del rimettente - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, cod. pen., dal momento che il rimettente ha dato conto dei motivi per cui deve fare applicazione della cornice edittale di cui alla disposizione censurata e ha richiamato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la regola del cumulo giuridico di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.
Prospettazione della questione incidentale - Assolvimento dell'onere di indicazione del tertium comparationis - Ammissibilità della questione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, primo comma, cod. pen., dal momento che l'intervento sostitutivo sollecitato dal rimettente - consistente nel chiedere di ripristinare la pena pecuniaria nell'ammontare minimo previsto dalla disposizione censurata prima della modifica da parte della legge n. 103 del 2017 - è aspetto che attiene al possibile contenuto dell'invocata pronuncia additiva e, pertanto, non ridonda in un profilo di inammissibilità, avendo il giudice a quo assolto all'onere di indicare il tertium comparationis , su cui fonda la censura di arbitrarietà e irragionevolezza della norma in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016 e n. 81 del 2014 ).
Reati e pene - Furto monoaggravato - Minimo edittale della multa più elevato rispetto a quello previsto per la fattispecie pluriaggravata - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e di finalità rieducativa della pena - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni - Auspicio di correzione dello squilibrio da parte del legislatore.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 625, primo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il minimo edittale della multa per il furto monoaggravato in misura superiore (927 euro) rispetto alla fattispecie pluriaggravata, di cui al secondo comma (206 euro). La previsione censurata, stante l'ampia discrezionalità del legislatore, può ridondare nella violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena soltanto se detta asimmetria venga esaminata nel contesto del complessivo trattamento sanzionatorio; al contrario, il rimettente non ha tenuto conto del divario del minimo della pena detentiva prevista per le due ipotesi (pari a un anno di reclusione in più per l'ipotesi più grave). In tal modo ha omesso di considerare se il citato divario sia idoneo o meno a ridimensionare l'asimmetria denunciata, relegandola nell'ambito di meri difetti di tecnica normativa, che la Corte costituzionale ? soprattutto nella materia penale quanto alla dosimetria della pena ? non è chiamata per ciò solo a correggere, ove non ridondino in un trattamento sanzionatorio manifestamente irragionevole e sproporzionato. È comunque auspicabile che il legislatore corregga lo squilibrio denunciato dal rimettente. Dall'insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale consegue l'inammissibilità delle stesse. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 231 del 2018 e n. 134 del 2018 ). La ragionevolezza della pena deve essere giudicata secondo una valutazione complessiva della pena pecuniaria e della pena detentiva, dando rilievo all'unitarietà del trattamento sanzionatorio complessivamente predisposto dal legislatore; in tal modo si consente al giudice, attraverso la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2020 n. 233 del 2018 e n. 142 del 2017; ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002 ). Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose, sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà oppure del manifesto difetto di proporzionalità, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2019, n. 73 del 2020, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 148 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 161 del 2009 e n. 343 del 1993 ).
CACCIA - IMPOSSESSAMENTO A FINE DI PROFITTO DELLA SELVAGGINA CATTURATA IN SITUAZIONI DI ILLICEITA' - ESCLUSIONE, A NORMA DELLA L. N. 157 DEL 1992 (ART. 30, COMMA TERZO, PRIMO PERIODO), DELLA SANZIONABILITA', A TITOLO DI FURTO, DI SIFFATTA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DA MERA RIPROPOSIZIONE.
E' manifestamente inammissibile, in quanto meramente ripropositiva di identica questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma terzo, primo periodo, l. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.. - O. nn. 146/1993, 215/1994, 25/1995. red.: S. Di Palma
sentenza 32/1996massima n. 22145 Riguarda ancheart. 30 legge 157/1992art. 624 Codice penaleart. 626 Codice penale
CACCIA - DIVIETO DI CACCIA SU TERRENO INNEVATO - VIOLAZIONI - CONFIGURABILITA' DI FURTO VENATORIO - ESCLUSIONE, NELLA NUOVA NORMATIVA SULLA CACCIA - ASSERITO TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE RISPETTO ALLE IPOTESI DI IMPOSSESSAMENTO DI OGNI ALTRO BENE MOBILE INDISPONIBILE DELLO STATO, CHE RESTANO PUNIBILI COME FURTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Secondo i principi gia' affermati in ordine ad analoghe questioni, rimane preclusa alla Corte, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronunzia dalla quale possa derivare, cosi' come, nel caso, mira ad ottenere il giudice 'a quo', la creazione di una nuova fattispecie penale e, del resto, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento, regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse, spetta alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42, Cost.). - O. nn. 146/1993 e 215/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
sentenza 25/1995massima n. 21229 Riguarda ancheart. 31 legge 157/1992art. 30 legge 157/1992art. 624 Codice penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - ARRESTO IN FLAGRANZA PER IL DELITTO DI FURTO AGGRAVATO DALLA VIOLENZA SULLE COSE - OBBLIGATORIETA' ANCHE IN CONCORSO DELL'ATTENUANTE DELL'ESIGUITA' DEL DANNO - PREVISTO ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - INESISTENZA DELLE SPECIALI ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITA' RICHIESTE DAL LEGISLATORE DELEGANTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La fattispecie di furto (consumato o tentato) aggravato dalla violenza sulle cose, ma attenuato dall'esiguita' del danno, non puo' ricondursi alla caratterizzazione dei casi rispetto ai quali il legislatore delegato nel formulare l'art. 380, secondo comma, cod. proc. pen. ha ritenuto sussistenti le speciali esigenze per la tutela della collettivita' per le quali il legislatore delegante ammette la previsione dell'arresto obbligatorio (v. massima D); tali esigenze sono state individuate nella salvaguardia dell'ordine costituzionale (lett. a, i ed l), della sicurezza ed incolumita' pubblica (lett. b, g, h ed e, prima ipotesi) o della liberta', incolumita' e sicurezza individuale, se attentate con mezzi di violenza personale (lett. d e f), o in caso di forme di criminalita' organizzata (lett. l) o di delitti concernenti associazioni di tipo mafioso (lett. m). Allo stato, invece, la gravita' del delitto 'de quo' e' rilevabile solo dall'astratta previsione della pena in quanto, nella realta', la concreta comminazione si e' attenuata essendo possibile il bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti o anche la prevalenza delle generiche sulle aggravanti del furto, in secondo luogo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. rientra tra i fattori dei quali si deve tener conto per la determinazione della pena sia per l'applicazione delle misure cautelari sia della sottoposizione delle fattispecie delittuose al regime dell'arresto obbligatorio o facoltativo, in terzo luogo l'applicazione di tale diminuente e' stata ampliata con la l. n. 19/1990 (art. 2), infine non va nemmeno sottovalutata l'eccezionalita', nell'ottica del legislatore delegante, dell'istituto dell'arresto obbligatorio. Tutti questi fattori (attenuazione della gravita' del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., maggior rilevanza delle attenuanti del danno lieve e l'eccezionalita' dell'arresto obbligatorio in flagranza) convergono dunque a far escludere che, nell'intenzione del legislatore delegante, la misura dell'arresto obbligatorio in flagranza possa essere prevista per la fattispecie in esame. Conseguentemente l'art. 380, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi del codice penale ma, concorre la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 301/1993.
sentenza 54/1993massima n. 19313 Riguarda ancheart. 380 Codice di procedura penaler.d. 1398/1930
CACCIA - ILLECITO ABBATTIMENTO DI SELVAGGINA - ESCLUSIONE, A NORMA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CACCIA, DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO, IN TALI CASI GIA' IN PRECEDENZA PREVISTO, DI FURTO VENATORIO - IRRAGIONEVOLE APPLICABILITA' DI SANZIONI DIVERSE E MENO SEVERE RISPETTO ALLE IPOTESI DI IMPOSSESSAMENTO, PUNITE COME FURTO, DI ALTRI BENI APPARTENENTI, AL PARI DELLA SELVAGGINA, AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto: a) e' preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio ' a quo' in virtu' del principio di applicazione dela legge penale piu' favorevole. - S. nn. 108/1981 e 42/1977.
Riguarda ancheart. 30 legge 157/1992art. 31 legge 157/1992art. 624 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 - FURTO - PENA - MASSIMI EDITTALI - ASSERITA SEVERITA' - ATTIENE A SCELTE DI POLITICA LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PENE - FINALITA' RIEDUCATIVA - NOZIONE ED EFFICACIA - DIPENDE NON SOLO DALLA DURATA DELLA PENA MA SOPRATUTTO DAL SUO REGIME DI ESECUZIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 (FURTO). (COSTITUZIONE, ART. 27 TERZO COMMA).
La severita' delle pene previste dal codice vigente per il furto esula da un qualsiasi riscontro di costituzionalita', perche' attiene a scelte di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte. Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice l'irrogazione in concreto) sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla sua funzione rieducativa. Ne' questa potrebbe, comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati, anziche' rispetto al soggetto attivo della violazione. Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalita' ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensi' soprattutto dal suo regime di esecuzione.
Riguarda ancheart. 624 Codice penale
REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCIPLINA POSITIVA ISPIRATA ALLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' SE NON VIOLI L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - COD. PEN., ART. 163, PRIMO COMMA - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA- INFONDATEZZA. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 625, ULTIMO COMMA - FURTO - PENA - MINIMO EDITTALE SUPERIORE ALL'ENTITA' DELLA PENA PER CUI E' AMMESSA LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, sollevate sul riflesso che il minimo edittale della pena prevista dalla seconda disposizione e' superiore all'entita' della pena per cui e' ammessa la concessione del beneficio della sospensione della pena prevista dalla prima disposizione, la quale, a sua volta, escluderebbe dal beneficio le condanne a pene detentive superiori ad un anno. E cio' in quanto la disciplina positiva della sospensione condizionale - ispirata al criterio della finalita' rieducativa della pena - e' rimessa alla scelta del legislatore,' insindacabile in sede di riscontro di legittimita' costituzionale, se non violi l'art. 3 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 163 Codice penale
REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 625, ULTIMO COMMA - FURTO - PENA - MINIMO EDITTALE SUPERIORE ALL'ENTITA' DELLA PENA PER CUI E' AMMESSA LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DISCIPLINA POSITIVA ISPIRATA ALLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 22 del 1971 e ord. n. 64 del 1971.