Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - SANZIONE COMMINATA DALL'ART. 663 CPV. COD. PEN. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 21, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CONTENENTE IL PRECETTO - DISPOSIZIONE RECANTE SANZIONE PENALE PER LA SUA INOSSERVANZA - INOPERATIVITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Per quelle norme che cessano di avere efficacia perche' dichiarate costituzionalmente illegittime l'art. 663, secondo comma, cod. pen., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per se' alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per la violazione di altre disposizioni che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cpv., denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione (dichiarata illegittima) di cui all'art. 3 della legge n. 166 del 1941. Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
PUBBLICITA' - MEZZI DI PUBBLICITA' - VIGILANZA - CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 663, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382) - ISCRIZIONI IN LUOGHI PUBBLICI - ASSUNTA SANZIONE PIU' GRAVE RISPETTO ALLE AFFISSIONI ESEGUITE FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - ERRONEA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO - NON SUSSISTE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO PER LE DUE IPOTESI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
A seguito e per effetto della sent. n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, le trasgressioni al 5 comma dell'art. 113 del T.U. della legge di p.s., ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, trovano tuttora le loro sanzioni nell'art. 663 del cod. pen., nella formulazione alla quale esclusivamente poteva avere riferimento l'art. 4 di cui alla citata legge del 1941, mentre penalmente irrilevanti sono oramai divenute le diverse figure di reato enunciate nel secondo comma dell'art. 663 cod. pen. (affissioni senza licenza o senza osservare le prescrizioni) alle quali si riferiva il successivo D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382. Cosi' che, attualmente, nessuna differenza di trattamento sussiste per le due ipotesi di affissioni fuori degli appositi spazi e di iscrizioni in luoghi pubblici, per entrambe essendo prevista la stessa pena dell'ammenda. Non e', pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663, secondo comma, cod. pen., nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del D.Lg. 8 novembre 1947, n. 1382.
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 1382/1947
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AFFISSIONI PUBBLICHE - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ARTT. 2 E 4; D.L.C.P.S. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1417, ART. 9; T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 113; COD. PEN., ART. 663 - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - AFFISSIONI DI STAMPATI O MANOSCRITTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - CONTRAVVENZIONE - POTERE DELL'AUTORITA' DI DETERMINARE GLI SPAZI - PRETESA INSINDACABILITA' - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a cio' destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorita' in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto e' erroneo essendo l'autorita' locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilita', come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perche' il concetto di limite e' insito nel concetto di diritto - "sempreche' il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).
Riguarda ancheart. 2 legge 166/1941art. 113 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 4 legge 166/1941
DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI SU ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO, T.U. LEGGI P.S. - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 1 D. LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperativita' dell'art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all'art. 113 T.U. leggi di p.s..
Riguarda ancheart. 113 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)