Art. 663 c.p.Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

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[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, e' punito con ((l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire diecimila)).

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Testo vigente dal 16 dicembre 1947 al 5 agosto 1994 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art663 · fonte su Normattiva