Art. 670 c.p.Mendicità

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[1]Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi. 147

[2]La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

147

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 dicembre 1995, n. 519 (in G.U. 1ª s.s. 03/01/1996, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 4 gennaio 1996 al 13 luglio 1999 · versione 151 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art670 · fonte su Normattiva