Art. 670 c.p.Mendicità

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[1]Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi.

[2]La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta'.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art670 · fonte su Normattiva