Art. 195Violenza contro un inferiore

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[1]Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

[2]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art195 · fonte su Normattiva