Art. 219 — Pena accessoria
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DAL GRADO - AUTOMATICITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile perche' di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 490/1989. ____________ N.B.: I riferimenti normativi qui sotto riportati sono stati integrati secondo quanto disposto, riguardo alla sentenza n. 60 del 1990, dalla ordinanza di correzione n. 214 del 1990.
Riguarda ancheart. 230 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - SISTEMA DI IRROGAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Riguarda ancheart. 29 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 230 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 58 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 163 — Pena militare accessoria
Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.…
Art. 33 — Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo…
Art. 58 — Circostanze aggravanti
Nel caso di concorso di piu' persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche…
Art. 28 — Degradazione
La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato: 1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2° delle…
Art. 237 — Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare…
Art. 232 — Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore
… altri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art219 · fonte su Normattiva