Art. 377Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia

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Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 1 novembre 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art377 · fonte su Normattiva