Art. 387Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

[2]1° inosservanza o erronea applicazione dello legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

[3]2° esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;

[4]3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inammissibilita' o di decadenza.

[5]Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

[6]Il ricorso e' inammissibile, se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art387 · fonte su Normattiva