Art. 422 — Atti da compiersi in territorio estero
[1]Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della marina, se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l'esecuzione, alle competenti Autorita' straniere, direttamente, o per mezzo del Regio console, se ivi si trova.
[2]Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede all'istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della marina, perche' richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva