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[1]Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

[2]Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera non inferiore:

  • a)a L. 600 pei tenenti;
  • b)a L. 1000 pei sottotenenti.

[3]I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a L. 400.

[4]La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.

[5]Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:

[6]1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di eta';

[7]2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 20 gennaio 1911

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art18 · fonte del testo

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