Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1906 al 20 gennaio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.
[2]Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera non inferiore:
- a)a L. 600 pei tenenti;
- b)a L. 1000 pei sottotenenti.
[3]I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a L. 400.
[4]La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.
[5]Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:
[6]1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di eta';
[7]2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 20 gennaio 1911
