Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913. Leggi il testo vigente →
[1]((Al personale della regia guardia di finanza sono applicabili il regolamento di disciplina militare e quello sullo stato dei sottufficiali del regio esercito con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie e che saranno approvate con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato)).
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913
