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[1]Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

[2]1° col rimprovero;

[3]2° coll'arresto in caserma fino a quindici giorni;

[4]3° coll'arresto semplice in sala di disciplina da tre a venti giorni;

[5]4° con l'arresto di rigore in sala di disciplina da cinque a quindici giorni;

[6]5° con l'incorporazione nelle compagnie di disciplina accompagnata dalla espulsione dal Corpo e con la perdita o no del diritto alla pensione.

[7]Inoltre, pei sottufficiali:

[8]6° con la sospensione dal grado da quindici giorni a due mesi;

[9]e pei sottufficiali e le guardie scelte:

[10]7° con la retrocessione a guardia comune.

[11]L'arresto in caserma, e, nei casi da determinarsi col regolamento, anche l'arresto semplice in sala di disciplina non liberano il punito dai servizi di turno.

[12]L'arresto semplice in sala di disciplina puo' essere sussidiario a quello di rigore.

[13]Il soldo spettante all'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, e' accreditato per meta' all'individuo e per meta' alla massa del Corpo; tranne quando il punito presta servizio, nel qual caso il soldo gli si corrisponde per intero.

[14]Gl'individui incorporati nelle compagnie di disciplina passano sotto la giurisdizione militare. Per quelli che non potessero incorporarsi nella compagnia di disciplina, a motivo d'infermita' od imperfezioni fisiche determinanti la riforma, o perche' non piu' soggetti a servizio militare per eta' avanzata, la punizione sara' limitata alla espulsione dal Corpo.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art19 · fonte del testo

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