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[1]((Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sara' erogato colle norme che verranno stabilite dal regolamento.
- a)in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;
- b)in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;
- c)in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;
- d)in concessioni continuative ad individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;
- e)in premi straordinari ad individui del corpo, che piu' si distinguono, e che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri)).
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 20 gennaio 1911
