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Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sara' erogato;
- a)in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali delle guardie di finanza;
- b)in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;
- c)in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;
- d)in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;
- e)in premi straordinari ad individui del Corpo, che piu' si distinguano, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;
- f)nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908
