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[1]La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

[2]I colonnelli sono nominati per anzianita' fra i tenenti colonnelli.

[3]I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

[4]I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianita', rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

[5]((Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potra' essere conferito per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento)).

[6]Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianita'.

[7]((I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto lo apposito corso d'istruzione presso la scuola speciale di cui all'art. 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

[8]La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianita' di grado.

[9]Fino alla concorrenza di un terzo dei posti e' fatta facolta' al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

  • a)abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di eta';
  • b)possiedano l'idoneita' fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;
  • c)siano celibi o vedovi senza prole.

[10]I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

[11]Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

[12]Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facolta' di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta)).

[13]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908. 176 parole tolte, 174 parole aggiunte in 12 capoversi.

aggiunto: Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potra' essere conferito per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento.

I sottotenenti sono tratti dai tolto: marescialli e dai brigadieri aggiunto: sottufficiali che abbiano compiuto tolto: l'apposito aggiunto: lo apposito corso d'istruzione presso la scuola tolto: dei sottufficiali, aggiunto: speciale di cui all'art. 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.

aggiunto: La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito tolto: da essi ottenuti aggiunto: ottenuti dai sottufficiali negli esami finali tolto: e dai punti aggiunto: presso la scuola, sommati con quelli di anzianita' di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti tolto: disponibili e' fatta facolta' al Governo di tolto: nominare aggiunto: reclutare i sottotenenti, mediante tolto: esami aggiunto: esame di concorso, tolto: gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purche' aggiunto: fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

a) tolto: contino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo aggiunto: abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di eta';

b) possiedano l'idoneita' fisica e tolto: l'attitudine pel servizio nel Corpo aggiunto: i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;

c) siano celibi o vedovi senza proletolto: , o, se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'art. 18 della presente legge;aggiunto: .

tolto: d) compiano con buon esito, presso la scuola dei sottufficiali,aggiunto: I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione tolto: regolamentare e militare di durata non tolto: maggiore di un anno aggiunto: minore di due anni.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

tolto: Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

tolto: Quale assegno di primo corredo si corrispondera' loro la stessa indennita' che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficialiaggiunto: Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

Se durante o dopo tolto: l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianita' loro spettante nell'Amministrazione delle dogane aggiunto: il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facolta' di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1908, n. 427

    La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art6 · fonte del testo

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