Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913. Leggi il testo vigente →
[1]La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.
[2]I colonnelli sono nominati per anzianita' fra i tenenti colonnelli.
[3]I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.
[4]I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianita', rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.
[5]((Un quinto dei posti disponibili nel grado di capitano potra' essere conferito per merito distinto e mediante esame, ai tenenti che abbiano quattro anni di grado, con le norme da stabilirsi col regolamento)).
[6]Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianita'.
[7]((I sottotenenti sono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto lo apposito corso d'istruzione presso la scuola speciale di cui all'art. 4, alla quale potranno essere ammessi quando contino almeno due anni di grado.
[8]La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianita' di grado.
[9]Fino alla concorrenza di un terzo dei posti e' fatta facolta' al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:
- a)abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di eta';
- b)possiedano l'idoneita' fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;
- c)siano celibi o vedovi senza prole.
[10]I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.
[11]Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.
[12]Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facolta' di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta)).
[13]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913
