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[1]La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

[2]I colonnelli sono nominati per anzianita' fra i tenenti colonnelli.

[3]I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

[4]I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianita', rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

[5]Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianita'.

[6]I sottotenenti sono tratti dai marescialli e dai brigadieri che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola dei sottufficiali, in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito da essi ottenuti negli esami finali e dai punti di anzianita' di grado.

[7]Fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili e' fatta facolta' al Governo di nominare sottotenenti, mediante esami di concorso, gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purche':

  • a)contino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di eta';
  • b)possiedano l'idoneita' fisica e l'attitudine pel servizio nel Corpo;
  • c)siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'art. 18 della presente legge;
  • d)compiano con buon esito, presso la scuola dei sottufficiali, un corso d'istruzione regolamentare e militare di durata non maggiore di un anno.

[8]In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

[9]Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

[10]Quale assegno di primo corredo si corrispondera' loro la stessa indennita' che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficiali.

[11]Se durante o dopo l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianita' loro spettante nell'Amministrazione delle dogane.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art6 · fonte del testo

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