[1]Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, la stazione austriaca di telegrafia senza fili ultra-potente di Vienna non potra' essere adoperata, senza l'autorizzazione delle principali Potenze alleate e associate, per trasmettere messaggi relativi a questioni di carattere navale, militare o politico, che interessino l'Austria o qualsiasi altro Stato gia' alleato dell'Austria durante la guerra. La detta stazione potra' trasmettere telegrammi commerciali; sotto la sorveglianza delle Potenze alleate o associate, che determineranno la lunghezza delle onde da usare.

[2]Entro lo stesso termine, l'Austria non potra' costruire stazioni ultra-potenti di telegrafia senza fili, ne' sul proprio territorio, ne' su quello dell'Ungheria, della Germania, della Bulgaria o della Turchia.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art143 · fonte del testo