[1]Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate o associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.

[2]Gli autori di atti commessi contro i sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotti davanti ai tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.

[3]In ogni caso, l'accusato avra' diritto di scegliere il proprio avvocato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art174 · fonte del testo