[1]Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate o associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.
[2]Gli autori di atti commessi contro i sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotti davanti ai tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.
[3]In ogni caso, l'accusato avra' diritto di scegliere il proprio avvocato.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
