[1]L'Austria s'impegna a non sottoporre le merci - prodotti naturali o manufatti - di alcuno degli Stati alleati e associati, importate nel territorio austriaco, da qualsiasi luogo provenienti, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o maggiori di quelli ai quali sono soggette le stesse merci-prodotti naturali o manufatti - di un altro di detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

[2]L'Austria non manterra' e non imporra' alcuna proibizione o restrizione all'importazione, nel territorio austriaco, di qualunque merce, - prodotto naturale o manufatto, - dei territori di alcuno degli Stati alleati e associati, da qualunque luogo proveniente, che non sia applicata egualmente all'importazione delle stesse merci, - prodotti naturali o manufatti, - di un altro dei detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art217 · fonte del testo