L'Austria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per quanto concerne il regime delle importazioni, a danno del commercio di alcuno, degli Stati alleati e associati, di fronte a un altro dei detti Stati, o di fronte a qualsiasi altro paese estero, neppure per vie indirette, come sarebbero quelle risultanti dai regolamenti o dalla procedura doganale, dai metodi di verificazione e di analisi, dalle condizioni di pagamento dei diritti, dalla classificazione o interpretazione delle tariffe, o dall'esercizio di monopoli.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art218 · fonte del testo