[1]Per quanto concerne l'uscita, l'Austria s'impegna a non sottoporre le merci, - prodotti naturali o manufatti, - esportate dal territorio austriaco verso i territori di uno degli Stati alleati e associati, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o piu' alti di quelli dovuti per le stesse merci esportate verso un altro dei detti Stati, o verso qualsiasi paese estero.

[2]Essa non manterra' ne' imporra' alcuna proibizione o restrizione all'esportazione di qualunque merce spedita dal territorio austriaco verso uno degli Stati alleati e associati, che non sia applicata ugualmente all'esportazione delle stesse merci, - prodotti naturali o manufatti, - spedite verso un altro dei detti Stati o verso qualsiasi altro paese estero.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art219 · fonte del testo