Ogni favore, immunita' o privilegio concernente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci, che sia concesso dall'Austria a uno degli Stati alleati e associati, o qualsiasi altro paese estero, sara' contemporaneamente e incondizionatamente esteso a tutti gli Stati alleati e associati, senza bisogno di domanda o di compenso.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art220 · fonte del testo