Art. 16
[1]Qualora dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la ditta, invece della rinnovazione parziale o totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro un anno, calcolato a partire dalla notifica del guasto senza eccezione di alcun mese, paghera' la multa di cui all'art. 13 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.
[2]Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i dodici mesi computati come sopra, la convenzione s'intendera' sciolta, con le conseguenze a carico della ditta, come all'articolo 13.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
