Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1973 al 2 febbraio 1974. Leggi il testo vigente →
L'indennita' mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4. Nulla e' innovato nei confronti del personale di cui all'articolo 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. A detto personale l'indennita' mensile di istituto continua ad essere corrisposta nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1973 al 2 febbraio 1974
