Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 26 — Limiti dell'indennizzo per determinati beni
Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo e' corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
