Art. 56 — Stanziamenti in bilancio
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Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro per il tesoro stanziera', in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi. Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo. All'onere dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte con le disponibilita' dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 30 dicembre 1977
