Art. 7 — Denuncie del danno
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 20 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge sono valide le denuncie gia' presentate. E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza, entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. Non e' ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie. Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intendere che abbia rinunciato al contributo e gli verra' liquidato l'indennizzo. Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 14.32; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e in, dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 20 marzo 1958
