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[1]Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo piu' di 10 persone di equipaggio dovra' sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonche' della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.

[2]In detto locale dovra' essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.

[3]Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovra' esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art46 · fonte del testo