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[1]Le disposizioni di cui agli articoli 8, 37, 48, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 88 sono obbligatorie per le navi facenti parti del naviglio mercantile nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ma a partire dal novantesimo giorno dalla data stessa.

[2]Per le medesime navi all'applicazione delle altre norme della presente legge dovra' essere provveduto nel termine che prescrivera' nave per nave, il Ministro delle comunicazioni, in ogni caso, non oltre il 30 ghigno 1944.

[3]Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per l'acquisto all'estero, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel Regno e le disposizioni di cui nel secondo comma entro il termine che sara' stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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