Agli effetti degli articoli 17 e 18, il canone complessivo di cui all'articolo precedente, che calcolato in base allo sviluppo dei conduttori importa L. 122.76 per chilometro, viene suddiviso come segue:

  • a)Milazzo-Lipari (km. 50 circa), L. 6,140;
  • b)Lipari-Salina (km. 7 circa), L. 860;
  • c)Bagnara-Torre di Faro (in media km. 16.7 circa per ogni conduttore), L. 2,050, complessivamente per dieci conduttori L. 20,500.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art15 · fonte del testo