[1]I materiali occorrenti per la riparazione dei cavi di cui agli articoli 1 e 11 saranno esenti da dazio doganale.
[2]I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
