Art. 3 — Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1955 al 11 maggio 1957. Leggi il testo vigente →
Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia. Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attivita'. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potra' autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1955 al 11 maggio 1957
