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[1]Il Comitato esecutivo e' composto dai seguenti membri:

  • 1)il presidente;
  • 2)i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
  • 3)i consiglieri, delegati del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;
  • 4)il segretario del Sindacato nazionale dei medici ed il vice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i militari.

[2]Il direttore generale assiste alle sedute e ne e' il segretario.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art18 · fonte del testo