Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 18
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[1]Il Comitato esecutivo e' composto dai seguenti membri:
- 1)il presidente;
- 2)i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
- 3)i consiglieri, delegati del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;
- 4)il segretario del Sindacato nazionale dei medici ed il vice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i militari.
[2]Il direttore generale assiste alle sedute e ne e' il segretario.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947
